Limite di velocità a 30 km/h sulle strade principali: cosa comporta la decisione del Consiglio federale per la formazione alla guida
Il Consiglio federale ha dato seguito alla mozione Schilliger: a partire dal 1° ottobre 2026 entreranno in vigore requisiti più severi per il limite di velocità a 30 km/h sulle strade a traffico intenso. Per la formazione alla guida è più rilevante una seconda modifica, poco considerata: in tali tratti non si applicano più le regole relative alle zone a traffico limitato.
Nel marzo 2024 il Parlamento aveva deferito la mozione 21.4516 Schilliger «Garantire la gerarchia della rete stradale all’interno e all’esterno dei centri abitati». Il Consiglio federale l’ha attuata nella sua seduta del 12 agosto 2026 con due modifiche al regolamento, entrambe in vigore a partire dal 1° ottobre 2026:
- Ordinanza sulla segnaletica (OS, RS 741.21), art. 108 cpv. 1 e 4: in caso di riduzioni di velocità su strade a traffico intenso, deve essere preservata la gerarchia della rete stradale. Nella perizia occorre ora verificare anche se la funzione di traffico della strada viene mantenuta e se la misura non provoca un traffico di deviazione indesiderato nei quartieri residenziali.
- Ordinanza del DATEC sulle zone a velocità limitata a 30 km/h e sulle zone di incontro (RS 741.213.3), nuovo art. 1a: La presente ordinanza non si applica alle strade a traffico intenso, nemmeno qualora vi sia stato disposto un limite di velocità di 30 km/h e il tratto sia stato incluso in una zona a velocità limitata a 30 km/h ai sensi dell’art. 2a cpv. 6 OS.
Il Consiglio federale ha rinunciato all’obbligo di dare priorità ai rivestimenti a bassa emissione acustica, anch’esso sottoposto a consultazione: tale misura era stata contestata dalla maggioranza dei Cantoni, delle città e dei Comuni. Rimane infine invariata la procedura semplificata, in vigore dal 1° gennaio 2023, per l’imposizione del limite di velocità a 30 km/h sulle strade orientate agli insediamenti: in tali casi non è più necessaria una perizia e il semplice miglioramento della qualità della vita è sufficiente come motivazione.
Per la pratica è determinante il nuovo art. 1a dell’ordinanza sulle zone
La parte della decisione relativa alle perizie è rivolta a cantoni, comuni e ingegneri del traffico. Per le lezioni di guida è più rilevante la seconda modifica, di cui i media hanno parlato pochissimo. Infatti, essa riguarda ciò che gli allievi conducenti incontrano effettivamente sulla strada.
Finora valeva quanto segue: se un tratto di strada a traffico regolare con limite di velocità a 30 km/h veniva incluso in una zona adiacente con limite di velocità a 30 km/h, esso era soggetto alle disposizioni in materia di progettazione e precedenza previste dall’ordinanza sulle zone. A partire dal 1° ottobre 2026 non sarà più così. In concreto, per tali tratti vengono meno:
1. La norma sulla precedenza a destra (art. 4 cpv. 1 dell’ordinanza sulle zone). All’interno di una zona a limite di velocità di 30 km/h, una segnaletica che deroghi alla precedenza a destra è ammessa solo se la sicurezza stradale lo richiede o se la strada con precedenza fa parte di una rete ciclabile definita. Su tratti orientati al traffico che vengono inclusi, questa restrizione non sarà più applicabile in futuro. La segnaletica di precedenza esistente – «strada principale» (3.03) con «Stop» (3.01) o «Divieto di precedenza» (3.02) agli incroci – può quindi rimanere invariata, anche se in quei punti è segnalato il limite di velocità a 30 km/h e il tratto può essere segnalato come zona a velocità ridotta.
2. Il divieto di principio relativo alle strisce pedonali (art. 4 cpv. 2 dell’ordinanza sulle zone). Nelle zone con limite di velocità a 30 km/h la realizzazione di strisce pedonali è in linea di principio vietata; sono previste eccezioni solo in caso di particolari esigenze di precedenza, in particolare in prossimità di scuole e istituti. Sulle strade a traffico intenso, invece, le strisce pedonali possono continuare a essere segnalate regolarmente – con la conseguenza che in tali punti si applica la precedenza ai pedoni ai sensi dell’art. 33 LStr e dell’art. 6 ORT, mentre all’interno della zona, al di fuori delle strisce segnalate, tale precedenza non sussiste (art. 49 cpv. 2 LStr, art. 47 ORT).
3. Le disposizioni relative alla configurazione dello spazio stradale (art. 5 dell’ordinanza sulle zone). L’«effetto porta» prescritto agli ingressi e alle uscite delle zone, nonché eventuali elementi di moderazione del traffico, non sono più richiesti su questi tratti. La sezione trasversale della carreggiata rimane quindi tipicamente quella di una strada a traffico principale – visivamente quindi 50, ma segnalata come 30.
Nessuna nuova regola del codice della strada – ma una nuova necessità di chiarimento
Importante per la contestualizzazione durante le lezioni: Non cambia nemmeno una singola regola del codice della strada. Non vengono modificate né le regole di precedenza né la precedenza ai pedoni, né i limiti di velocità né il significato dei segnali. Riguarda esclusivamente il potere normativo delle autorità – ovvero la questione di quali siano i presupposti in base ai quali i Cantoni e i Comuni possono disporre il limite di velocità a 30 e quali requisiti relativi alle zone debbano rispettare. Per l’esame teorico e il corso di educazione stradale (VKU) non sussiste quindi alcuna necessità immediata di adeguamento dei contenuti.
È invece necessario un adeguamento delle regole da memorizzare utilizzate durante le lezioni. La diffusa regola empirica «Nella zona con limite di velocità a 30 km/h vige la precedenza a destra e non ci sono strisce pedonali» era già in precedenza una semplificazione; a partire da ottobre 2026 diventerà inoltre inaffidabile. In futuro, gli allievi conducenti potranno circolare su tratti segnalati come zone a velocità limitata in cui hanno la precedenza e attraversare strisce pedonali. La formulazione didatticamente corretta è quindi: La segnaletica di zona stabilisce la velocità massima, non la precedenza. La precedenza deriva dalla segnaletica all’incrocio – e solo in sua assenza dalla precedenza a destra ai sensi dell’art. 36 cpv. 2 della Legge sulla circolazione stradale (LCR).
Per la formazione pratica ne derivano tre aspetti:
- Leggere la segnaletica invece di applicare la logica delle zone. Quando si entra in tratti con limite di velocità a 30 km/h su assi principali, richiamare costantemente l’attenzione sui segnali di precedenza agli incroci.
- Affrontare il tema delle aspettative. Una sezione trasversale della carreggiata ampia e senza modifiche strutturali, che non crea un effetto «cancello», aumenta il rischio che la riduzione di velocità venga trascurata. Esercitarsi in modo mirato sulla guida dello sguardo e sul controllo dei segnali all’ingresso del centro abitato o al cambio di zona.
- Gestire consapevolmente le strisce pedonali. Il passaggio da tratti con a quelli senza attraversamenti segnalati su brevi distanze richiede un’istruzione differenziata sulla precedenza dei pedoni.
Calendario e transizione
Entrambe le modifiche al regolamento entreranno in vigore il 1° ottobre 2026. Non contengono disposizioni transitorie: i nuovi requisiti si applicano quindi alle future disposizioni, mentre la segnaletica esistente rimane per il momento invariata. I cambiamenti nello spazio stradale saranno visibili solo laddove i Cantoni e i Comuni riesamineranno le loro disposizioni esistenti o avvieranno nuove procedure. Per l’insegnamento ciò significa che le situazioni diventeranno gradualmente più eterogenee nei prossimi anni, non in modo improvviso.
Al momento non è possibile quantificare quanti tratti saranno interessati. È comunque prevedibile la direzione: la prova aggiuntiva richiesta nella perizia aumenta gli ostacoli per l’introduzione del limite di velocità a 30 km/h sugli assi principali, mentre il contemporaneo allentamento dei requisiti relativi alle zone renderà meno uniformi quelle disposizioni che verranno comunque adottate.
Analisi di L-drive Svizzera
Dal punto di vista della formazione alla guida, la decisione è ambivalente. Il mantenimento della gerarchia della rete è comprensibile dal punto di vista della pianificazione del traffico e dovrebbe limitare il traffico di deviazione nei quartieri. Allo stesso tempo, l’eccezione all’ordinanza sulle zone indebolisce l’autoesplicatività della segnaletica: il segnale «Zona Tempo 30» indicherà in futuro regimi di regolamentazione diversi, che per gli allievi conducenti e gli utenti della strada che non conoscono il luogo non saranno più deducibili dal solo segnale di zona. Proprio questa affidabilità delle aspettative è un elemento centrale della sicurezza stradale – e un punto che gli istruttori di guida seguiranno con attenzione nell’ulteriore attuazione della misura.